“Mutua Concordia” o Neo-Uniatismo?
Ennesimo falso storico, macroscopica asimmetria ecclesiologica e specchiata ipocrisia giuridica: il motu proprio “Mutua Concordia” di Leone XIV, promulgato il 29 agosto 2026, rivela ancora una volta, dietro il linguaggio apparentemente conciliante della comunione e della sinodalità, la struttura profondamente gerarchica del centralismo Romano.
Definire indistintamente «Chiese orientali» le Chiese Cattoliche orientali, nate storicamente attraverso differenti processi di unione con Roma e oggi sottoposte alla giurisdizione del Romano Pontefice, non significa infatti ricostituire la comunione ecclesiale dell’antico Oriente Cristiano, né equivale alla realtà ecclesiologica delle Chiese Ortodosse, che continuano a richiamarsi alla struttura sinodale propria della Chiesa del primo millennio.
Il problema dell’uniatismo – cioè della pretesa Romana di “assorbire” l’Oriente Cristiano - si ripropone ai giorni nostri e non può essere ridotto a una semplice questione terminologica: le unioni di Brest (1595-1596) e di Užhorod (1646), pur maturate in contesti storici differenti e non riducibili a un unico schema di «annessione forzata», inaugurarono processi nei quali comunità e gerarchie di tradizione bizantina entrarono progressivamente nella comunione con Roma conservando, almeno formalmente, il proprio patrimonio liturgico e disciplinare, ma accettando al tempo stesso il primato e la giurisdizione romana.
Proprio la Storia successiva a questi eventi mostra quanto questa promessa di conservazione dell’identità Orientale sia stata spesso accompagnata da fenomeni di latinizzazione, assimilazione e progressiva subordinazione istituzionale. L’uniatismo, dunque, non rappresentò semplicemente il ristabilimento della comunione sinodale tra Chiese sorelle, ma diede origine a una forma ecclesiale nella quale la conservazione del rito Orientale veniva inserita all’interno di una struttura giuridica e primaziale Romana, sviluppo che sarebbe divenuto particolarmente significativo alla luce della definizione del “primato” e della cosiddetta “infallibilità pontificia” nel Concilio Vaticano I del 1869-1870.
Precisamente in questo quadro “Mutua Concordia” assume un significato ecclesiologico tutt’altro che marginale: la nuova normativa attribuisce infatti al Sinodo dei Vescovi di una Chiesa Patriarcale Orientale la facoltà di deliberare, con una maggioranza qualificata di almeno due terzi, la rimozione del proprio Patriarca qualora questi non accetti di rinunciare al proprio ufficio, ma stabilisce contemporaneamente che tale rimozione acquisti efficacia soltanto mediante l’assenso del Romano Pontefice; la collegialità orientale viene così riconosciuta e ampliata, ma rimane inscritta entro il limite ultimo della potestà papale.
La contraddizione diviene ancora più evidente se confrontata con l’ordinamento Latino, nel quale il can. 1404 del Codice di Diritto Canonico sancisce il principio “Prima Sedes a nemine iudicatur”, vale a dire che la Prima Sede non può essere giudicata da alcuno.
Si realizza così un’asimmetria ecclesiologica – tra Oriente e Occidente - che difficilmente può essere occultata dietro la sola parola «sinodalità»: laddove il Sinodo Orientale può essere chiamato a intervenire persino sulla permanenza in carica del proprio Patriarca, la suprema autorità Romana rimane completamente sottratta a un analogo giudizio ecclesiale.
Dietro la parvenza di una maggiore partecipazione sinodale, si può dunque leggere anche un dispositivo di controllo interno – a beneficio di Roma - fondato su una facilmente intuibile delazione strisciante, operata da quegli stessi Vescovi Orientali chiamati a giudicare il proprio Patriarca ed ai quali viene fornita una formidabile “arma” per allineare alla Sede Romana il vertice Patriarcale qualora mostrasse segni di dissenso verso la struttura primaziale di Roma.
È difficile, pertanto, non vedere in questa architettura giuridica la persistenza di quella logica per cui le Chiese Orientali Cattoliche vengono riconosciute nella loro specificità, ma sempre all’interno di una piramide ecclesiastica il cui vertice – saldo in Occidente - resta sottratto a qualsiasi forma di giudizio conciliare equivalente.
Proprio qui riemerge la questione fondamentale: se la legge ecclesiastica non opera secondo un medesimo principio per tutti, quale autentica sinodalità può esservi, quale valore e quale giustificazione ecclesiologica può avere un ordinamento nel quale esistono inevitabilmente «figli e figliastri» davanti al Signore?
Ancora più significativo è il contrasto con la concezione ecclesiale del primo millennio Cristiano, nella quale la sinodalità non costituiva un semplice procedimento amministrativo concesso dall’autorità superiore, ma apparteneva alla struttura stessa della Chiesa e alla reciproca responsabilità dei vescovi.
Proprio questa differenza di fondo rende imbarazzante parlare di una semplice «riforma sinodale» quando la potestà ultima continua a rimanere concentrata – in modo assoluto - nella Sede Apostolica Romana.
Genera, infine, un profondo sconcerto constatare quanto una larga parte del Cattolicesimo contemporaneo sembri incapace persino di interrogarsi criticamente su queste contraddizioni: sopravvive infatti, in non poche realtà, un microcosmo parrocchiale che sembra uscito direttamente dalla macchietta dei “Compagnucci della Parrocchietta” interpretata da Alberto Sordi in “Mamma mia, che impressione!” (1951), dove il conformismo, l’appartenenza ambientale e la fiducia passiva nell’autorità costituita del Parroco finiscono per sostituire la conoscenza, la ricerca e la responsabilità personale.
Sono le «parrocchiette alla Alberto Sordi» trasferite nel terzo millennio, insomma, il triste palcoscenico sul quale si recita il copione della “fedeltà” assoluta, dove qualsiasi attività di divulgazione che metta in discussione le “narrazioni Romane” può essere percepito come una forma di “pericolosa trasgressione”, non perché siano state confutate le argomentazioni, ma perché si teme di essere emarginati dal proprio ambiente confessionale; ed è proprio questo conformismo gregario, più che qualsiasi argomentazione teologica, a rendere possibile la sopravvivenza di una narrazione ecclesiologica incoerente con le fonti primarie, nella quale le scelte storiche del passato vengono accettate acriticamente, la parola del Parroco sostituisce lo studio e l’appartenenza comunitaria prende il posto della coscienza ecclesiale.
Quando la fede smette di interrogarsi sulla propria Storia, sulla propria ecclesiologia e sulle proprie fonti, il rischio non è più soltanto l’ignoranza, ma la trasformazione della tradizione stessa in un’abitudine sociale, protetta dal conformismo e incapace di confrontarsi con la libertà e con il rigore delle fonti patristiche della Chiesa indivisa del primo millennio.
Così si certifica con timbro e ceralacca quanto sia fragile la speranza di un futuro realmente rinnovato per il Cristianesimo Occidentale ( o per ciò che di esso rimane ).
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Bibliografia
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